Art. 1.
(Attivazione di corsi ad indirizzo musicale e coreutico nella scuola secondaria).

      1. A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 sono attivati corsi ad indirizzo coreutico nella scuola secondaria di primo grado e ad indirizzo musicale e coreutico nella scuola secondaria superiore, con particolare riguardo ai licei artistici e agli istituti d'arte, al fine di favorire la formazione artistica in raccordo con quanto stabilito dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni.
      2. I corsi di studi musicali svolti da istituti musicali mantenuti da pubbliche amministrazioni e da enti dotati di personalità giuridica possono, a richiesta e subordinatamente all'accertamento dei requisiti di cui al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, essere pareggiati ai Conservatori di musica limitatamente ai corsi inferiori di studi. Al termine di detti corsi inferiori di studi è rilasciato il relativo attestato di compimento che, congiuntamente al diploma secondario superiore, consente l'accesso agli studi di livello superiore presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.
      3. Il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto, da adottare secondo le modalità previste dall'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, stabilisce le discipline d'insegnamento, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre nonché, per i corsi ad indirizzo musicale, le tipologie di strumenti musicali insegnati; provvede altresì all'istituzione di un specifica classe di

 

Pag. 4

concorso di strumento musicale e di una specifica classe di concorso per l'insegnamento coreutico.
      4. I corsi di cui al comma 1 e quelli ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado, già ricondotti a ordinamento a norma dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono attivati tenuto conto in via prioritaria dell'offerta formativa di livello superiore, in modo da assicurare un'adeguata distribuzione sul territorio.
      5. L'istituzione dei corsi di cui al comma 1 assorbe le analoghe iniziative in atto, funzionanti in via sperimentale negli istituti di istruzione secondaria e nei conservatori di musica.
      6. Le operazioni di dimensionamento relative agli istituti d'arte e ai licei artistici sono effettuate orizzontalmente con altri istituti d'arte e licei artistici con relativa specifica dirigenza, in analogia a quanto previsto per altri istituti specialistici.