1. A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 sono attivati corsi ad indirizzo coreutico nella scuola secondaria di primo grado e ad indirizzo musicale e coreutico nella scuola secondaria superiore, con particolare riguardo ai licei artistici e agli istituti d'arte, al fine di favorire la formazione artistica in raccordo con quanto stabilito dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni.
2. I corsi di studi musicali svolti da istituti musicali mantenuti da pubbliche amministrazioni e da enti dotati di personalità giuridica possono, a richiesta e subordinatamente all'accertamento dei requisiti di cui al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, essere pareggiati ai Conservatori di musica limitatamente ai corsi inferiori di studi. Al termine di detti corsi inferiori di studi è rilasciato il relativo attestato di compimento che, congiuntamente al diploma secondario superiore, consente l'accesso agli studi di livello superiore presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.
3. Il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto, da adottare secondo le modalità previste dall'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, stabilisce le discipline d'insegnamento, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre nonché, per i corsi ad indirizzo musicale, le tipologie di strumenti musicali insegnati; provvede altresì all'istituzione di un specifica classe di